IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1 e il punto 9) dell'allegato A; 
  Vista la direttiva (UE)  2021/338  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la  direttiva  2014/65/UE
per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la  governance  del
prodotto e i limiti di posizione, e le direttive  2013/36/UE  e  (UE)
2019/878 per quanto riguarda la loro  applicazione  alle  imprese  di
investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto il decreto legislativo  5  novembre  2021,  n.  201,  recante
«Norme di adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizione
della  direttiva  (UE)  2019/2034,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza  prudenziale
sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive
2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e
2014/65/UE,  e  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativo   ai   requisiti
prudenziali  delle  imprese  di  investimento  e   che   modifica   i
regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n.  600/2014  e
(UE)  n.  806/2014,  nonche'  modifiche  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  182,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la  direttiva
2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate,  le  societa'  di
partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria
mista, la remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
misure di conservazione del capitale, nonche'  per  l'adeguamento  al
regolamento (UE)  2019/876,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli  enti  creditizi,
nonche' modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
        «1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende  una  clausola
diretta a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di  rimborso
anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto  a  versare  al
detentore dell'obbligazione un importo pari  alla  somma  del  valore
attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza  e  del  valore
nominale dell'obbligazione da rimborsare.»; 
      2) il comma 6-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente: 
        «6-quinquiesdecies.  Per  "derivati  su  merci  agricole"  si
intendono  i  contratti  derivati  connessi   a   prodotti   di   cui
all'articolo 1 e all'allegato I,  parti  da  I  a  XX  e  XXIV/1  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i prodotti di cui all'allegato
I del regolamento (UE) n. 1379/2013.»; 
      3) dopo il comma 6-quinquiesdecies, e' inserito il seguente: 
        «6-quinquiesdecies.1.     Per     "gruppo     prevalentemente
commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita'  principale
non consista nella prestazione di servizi di  investimento  ai  sensi
del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi  attivita'  di
cui all'allegato I della  direttiva  2013/36/EU  o  in  attivita'  di
market making in relazione agli strumenti derivati su merci.»; 
      4) dopo il comma  6-octiesdecies,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
        «6-noviesdecies.  Per  "formato   elettronico"   si   intende
qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.»; 
    b) all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l): 
      1) al punto i) la parola: «dalle» e' sostituita dalla seguente:
«sulle»; 
      2) al punto ii), alinea, la parola: «dalle» e' sostituita dalla
seguente: «sulle»; 
      3) al punto ii), numero 1), le parole: «purche' tale  attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di  investimento
ai sensi del presente decreto, di attivita' bancarie  ai  sensi  T.U.
bancario o in attivita' di market making in relazione agli  strumenti
derivati su merci» sono soppresse; 
      4) al punto ii), dopo il numero 1), e' inserito il seguente: 
        «1-bis) tali soggetti non siano parte di  un  gruppo  la  cui
attivita' principale sia la prestazione di servizi di investimento ai
sensi del presente decreto, l'esercizio di qualsiasi attivita' di cui
all'allegato I della direttiva 2013/36/UE  o  l'attivita'  di  market
making in relazione agli strumenti derivati su merci;»; 
      5) al punto ii), il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
        «3) detti soggetti comunichino alla Consob, su  richiesta  di
quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che  la  loro
attivita' ai sensi dei punti i) e ii)  sia  accessoria  all'attivita'
principale, in conformita' a quanto  stabilito  negli  atti  delegati
emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
4, della direttiva 2014/65/UE.»; 
    c) all'articolo 21: 
      1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: 
        «1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei  servizi
e delle attivita' di investimento forniscono ai clienti o  potenziali
clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte
e delle relative disposizioni di attuazione in  formato  elettronico,
tranne nel caso in  cui  il  cliente  o  potenziale  cliente  sia  un
investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere  le  informazioni
su supporto cartaceo. In  tale  ultimo  caso,  le  informazioni  sono
fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano  i
clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno  la
possibilita' di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.»; 
      2) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «2-quater. I  commi  2-bis  e  2-ter  e  le  disposizioni  di
attuazione dell'articolo 6,  comma  2,  lettera  b-bis),  numero  1),
lettera a), non si  applicano  quando  il  servizio  di  investimento
prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non  hanno
altri derivati incorporati o quando  gli  strumenti  finanziari  sono
commercializzati   o   distribuiti   esclusivamente   a   controparti
qualificate. 
        2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da  parte  di
terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del  servizio
di gestione di portafogli  o  di  altri  servizi  di  investimento  o
accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora: 
          a) prima della fornitura dei servizi  di  esecuzione  degli
ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi
di ricerca hanno concluso  un  accordo  che  identifica,  all'interno
degli oneri combinati  o  dei  pagamenti  congiunti  per  servizi  di
esecuzione e di ricerca, la quota che e' imputabile alla ricerca; 
          b) i soggetti abilitati  informano  i  propri  clienti  dei
pagamenti congiunti per i  servizi  di  esecuzione  e  i  servizi  di
ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; 
          c) i servizi di ricerca per i  quali  sono  effettuati  gli
oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti  la  cui
capitalizzazione di  mercato  non  abbia  superato  la  soglia  di  1
miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine  anno  per  i
trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca  o  dal
capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti  non  sono  o
non erano quotati. 
        2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca e' intesa
come i servizi o i  materiali  di  ricerca  riguardanti  uno  o  piu'
strumenti finanziari  o  altri  attivi,  oppure  gli  emittenti  o  i
potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i  servizi  o  i
materiali di ricerca strettamente correlati  a  un  settore  o  a  un
mercato specifico in modo tale da delineare una base  di  valutazione
degli  strumenti,  degli  attivi   o   degli   emittenti   finanziari
all'interno del settore  o  del  mercato  in  questione.  La  ricerca
comprende altresi'  i  materiali  o  i  servizi  che  raccomandano  o
propongono,  esplicitamente  o  implicitamente,  una   strategia   di
investimento e formulano un parere  motivato  sul  valore  attuale  o
futuro o sul prezzo di attivi o strumenti  finanziari,  o  altrimenti
contengono analisi e informazioni originali  e  traggono  conclusioni
sulla base di informazioni nuove o esistenti  che  potrebbero  essere
impiegate per elaborare  una  strategia  di  investimento  ed  essere
pertinenti e in grado di apportare  valore  aggiunto  alle  decisioni
assunte dai soggetti abilitati per  conto  dei  clienti  a  cui  tale
ricerca e' addebitata.»; 
    d) all'articolo 68: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Al  fine  di  prevenire  abusi  di  mercato  e  favorire
condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di  regolamento  delle
operazioni, la  Consob  stabilisce  e  vigila  sull'applicazione  dei
limiti di posizione sull'entita' di  una  posizione  netta  che  puo'
essere detenuta da una persona in qualsiasi momento  in  derivati  su
merci agricole e derivati critici o significativi su merci  negoziati
in sedi di negoziazione,  e  in  contratti  negoziati  fuori  listino
economicamente  equivalenti  (EEOTC),  secondo  quanto  previsto  con
proprio  regolamento,  conformemente  alla  metodologia  di   calcolo
determinata dall'AESFEM a norma dell'articolo 57, paragrafo 3,  della
direttiva 2014/65/UE. I derivati su merci sono considerati critici  o
significativi quando  la  somma  di  tutte  le  posizioni  nette  dei
detentori di posizioni finali costituisce la  dimensione  delle  loro
posizioni aperte ed e' pari a un minimo di 300.000 lotti in media  su
un periodo di un anno.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I limiti di posizione di cui al comma 1 non si  applicano
con riferimento a: 
          a) posizioni detenute da entita'  non  finanziarie,  o  per
conto delle stesse, di cui e' oggettivamente  possibile  misurare  la
capacita' di  ridurre  i  rischi  direttamente  legati  all'attivita'
commerciale di tali entita' non finanziarie; 
          b) posizioni detenute da entita' finanziarie, o  per  conto
delle stesse, appartenenti ad un gruppo  prevalentemente  commerciale
che agisce  per  conto  di  un'entita'  non  finanziaria  del  gruppo
prevalentemente  commerciale,  quando  e'  oggettivamente   possibile
misurare  la  capacita'  di  tali  posizioni  di  ridurre  i   rischi
direttamente legati all'attivita' commerciale  di  tale  entita'  non
finanziaria; 
          c) posizioni detenute  da  controparti  finanziarie  e  non
finanziarie che sono  oggettivamente  misurabili  come  derivanti  da
operazioni concluse per ottemperare all'obbligo di fornire liquidita'
a una sede di negoziazione ai sensi  dell'articolo  2,  paragrafo  4,
quarto comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE; 
          d) valori mobiliari di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,
lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui
all'allegato I, sezione C), punto 10.»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La Consob, in  conformita'  alle  norme  tecniche  di
regolamentazione  definite  dall'AESFEM,  approva  le  richieste   di
esenzione dall'applicazione dei limiti  di  posizione  presentate  ai
sensi del comma 2, lettere a), b) e c).»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Qualora siano negoziati quantitativi ingenti di  derivati
su  merci  agricole  aventi  lo  stesso  sottostante  e   le   stesse
caratteristiche o derivati su merci critici o significativi aventi lo
stesso  sottostante  e  le  stesse  caratteristiche  presso  sedi  di
negoziazione di piu' Stati membri, la Consob, nel  caso  in  cui  sia
l'autorita' competente della sede in cui e' negoziato il quantitativo
piu' elevato  (autorita'  competente  centrale)  stabilisce,  secondo
quanto previsto con il regolamento di cui al comma 1,  il  limite  di
posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a  tale
derivato. In tale caso, la Consob consulta le autorita' competenti di
altre sedi in cui tali derivati su merci agricole sono  negoziati  in
un ingente quantitativo o in cui sono  negoziati  derivati  su  merci
critici o significativi, in merito al limite di  posizione  unico  da
applicare e all'eventuale riesame di tale limite.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. A seguito di ricezione,  da  parte  della  Consob,  della
comunicazione di un'autorita'  competente  centrale,  dei  limiti  di
posizione applicabili ad un derivato su merci critico o significativo
o ad un derivato su merci agricole negoziato per quantitativi ingenti
in sedi di negoziazione soggette alla sua vigilanza,  la  Consob,  in
caso di  disaccordo,  espone  per  iscritto  le  ragioni  complete  e
dettagliate per cui non considera soddisfatti i  requisiti  enunciati
al comma 1.»; 
      6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. La Consob conclude accordi di cooperazione con  le  altre
autorita' competenti delle sedi in cui  sono  negoziati  derivati  su
merci  agricole  aventi   lo   stesso   sottostante   e   le   stesse
caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici
o  significativi  aventi  lo   stesso   sottostante   e   le   stesse
caratteristiche negoziati su una sede soggetta alla sua vigilanza,  e
con le  autorita'  competenti  dei  titolari  di  posizioni  in  tali
strumenti derivati, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati
pertinenti e al fine di verificare e  far  rispettare  il  limite  di
posizione unico.»; 
    e) all'articolo 68-bis, comma 1: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) ottenere dalle persone informazioni,  compresa  tutta  la
documentazione pertinente, in relazione all'entita' e alle  finalita'
di una posizione o esposizione  assunta,  informazioni  sui  titolari
effettivi o sottostanti,  eventuali  misure  concertate  e  eventuali
attivita' e passivita' nel  mercato  sottostante,  comprese,  se  del
caso, le posizioni detenute in derivati su  merci  aventi  lo  stesso
sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione
e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione
in via temporanea o permanente e di adottare  unilateralmente  misure
per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in
cui la persona non ottemperi; e»; 
      3) alla lettera d), le parole: «se del caso,» sono soppresse; 
    f) all'articolo 68-quater: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le Sim e le banche italiane  che  negoziano  derivati  su
merci o quote di emissione o relativi derivati al  di  fuori  di  una
sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente centrale  o,
qualora non esista un'autorita'  competente  centrale,  all'autorita'
competente della sede in cui i derivati su merci o quote di emissione
o relativi derivati sono negoziati, almeno  su  base  giornaliera,  i
dati disaggregati delle  loro  posizioni,  nonche'  quelle  dei  loro
clienti e dei clienti dei loro clienti fino a raggiungere il  cliente
finale, assunte in contratti EEOTC e, se rilevanti,  in  derivati  su
merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una  sede
di negoziazione, distinguendo fra le posizioni identificate come atte
a  ridurre,  in  una  maniera  oggettivamente  misurabile,  i  rischi
direttamente  connessi  alle  attivita'  commerciali   e   le   altre
posizioni.»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I commi 1 e 2 non  si  applicano  ai  valori  di  cui
all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si  riferiscono  ad  una
merce o a un sottostante di cui all'allegato  I,  sezione  C),  punto
10.». 
  2. I soggetti  abilitati  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle
attivita' di investimento  comunicano  ai  clienti  al  dettaglio  in
essere alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  che
ricevono l'informativa richiesta ai sensi della direttiva  2014/65/UE
su  supporto  cartaceo  che  le   prescritte   informazioni   possono
continuare ad essere fornite su carta oppure in formato elettronico e
che il passaggio a tale ultima modalita' avviene  in  via  automatica
qualora, entro il termine di otto  settimane  dal  ricevimento  della
comunicazione di cui al presente comma, i  clienti  non  chiedano  la
prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta. I  soggetti
abilitati  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle   attivita'   di
investimento effettuano la comunicazione di  cui  al  presente  comma
alla prima occasione utile e comunque  non  oltre  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i soggetti abilitati
alla prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita'  di  investimento
forniscono  ai  nuovi  clienti  o  ai  potenziali  nuovi  clienti  le
informazioni di cui alle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera
c), numero 1), alla  prima  occasione  utile  e  comunque  non  oltre
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Il comma  2  non  si  applica  con  riferimento  ai  clienti  al
dettaglio  in  essere  alla  data  dell'entrata   in   vigore   delle
disposizioni del presente decreto che gia' ricevono  le  informazioni
richieste ai sensi della direttiva 2014/65/UE in formato elettronico. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea»: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato  «A»,
          della legge 4 agosto 2022,  n.  127,  recante:  «Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  legge  di
          delegazione europea 2021»: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  2  a  21
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
          legge n. 234 del 2012. Qualora la  dotazione  del  predetto
          fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
          quali derivino nuovi o maggiori  oneri  sono  emanati  solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
 
                                                          «Allegato A 
                                                    (Art. 1, comma 1) 
                1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione; 
                2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2019,  che  modifica  la
          direttiva   (UE)   2017/1132   per   quanto   riguarda   le
          trasformazioni, le fusioni e le scissioni  transfrontaliere
          (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le  direttive  98/6/CE,
          2005/29/CE  e  2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   per   una   migliore   applicazione    e    una
          modernizzazione  delle  norme  dell'Unione  relative   alla
          protezione dei consumatori (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE); 
                4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  18  dicembre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          (solvibilita' II), la  direttiva  2014/65/UE,  relativa  ai
          mercati degli strumenti finanziari,  e  la  direttiva  (UE)
          2015/849, relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
          finanziario a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
          terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 15 luglio  2020,  che  stabilisce  norme
          specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE  e  la
          direttiva  2014/67/UE  sul  distacco  dei  conducenti   nel
          settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
          2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
          e il regolamento (UE) n. 1024/2012; 
                6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  ottobre  2020,  che  modifica   la
          direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa  alle  azioni
          rappresentative a tutela  degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori e che abroga  la  direttiva  2009/22/CE  (Testo
          rilevante ai fini del SEE); 
                8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  16  dicembre  2020,  concernente   la
          qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  16  febbraio  2021,  che  modifica  la
          direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda  gli  obblighi  di
          informazione, la governance del  prodotto  e  i  limiti  di
          posizione, e le direttive 2013/36/UE e  (UE)  2019/878  per
          quanto  riguarda  la  loro  applicazione  alle  imprese  di
          investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
          (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                10) direttiva (UE) 2021/514  del  Consiglio,  del  22
          marzo 2021, recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale; 
                11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 7 luglio 2021,  sulla  razionalizzazione
          delle misure per promuovere  la  realizzazione  della  rete
          transeuropea dei trasporti (TEN-T); 
                12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 ottobre  2021,  sulle  condizioni  di
          ingresso e soggiorno  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che
          intendano svolgere  lavori  altamente  qualificati,  e  che
          abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio; 
                13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
          direttiva  2009/103/CE  concernente  l'assicurazione  della
          responsabilita' civile  risultante  dalla  circolazione  di
          autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare  tale
          responsabilita' (Testo rilevante ai fini del SEE); 
                14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  15  dicembre  2021,  che  modifica  la
          direttiva  2009/65/CE  per  quanto   riguarda   l'uso   dei
          documenti contenenti le informazioni chiave da parte  delle
          societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo
          in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE).». 
              - La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  del  16  febbraio  2021  che  modifica   la
          direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda  gli  obblighi  di
          informazione, la governance del  prodotto  e  i  limiti  di
          posizione, e le direttive 2013/36/UE e  (UE)  2019/878  per
          quanto  riguarda  la  loro  applicazione  alle  imprese  di
          investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          L 68/14 del 26 febbraio 2021. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del  26  marzo  1998,  Supplemento
          ordinario n. 52. 
              - Il decreto  legislativo  5  novembre  2021,  n.  201,
          recante: «Norme di adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle  disposizione  della  direttiva  (UE)  2019/2034,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  novembre  2019,
          relativa  alla  vigilanza  prudenziale  sulle  imprese   di
          investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
          2009/65/CE,   2011/61/UE,    2013/36/UE,    2014/59/UE    e
          2014/65/UE, e per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2019/2033,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  novembre  2019,
          relativo  ai  requisiti  prudenziali   delle   imprese   di
          investimento  e  che  modifica  i   regolamenti   (UE)   n.
          1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n.  600/2014  e  (UE)  n.
          806/2014,  nonche'  modifiche  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          dicembre 2021, n. 286. 
              - Il decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  182,
          recante: «Attuazione della  direttiva  (UE)  2019/878,  che
          modifica la direttiva 2013/36/UE  per  quanto  riguarda  le
          entita'   esentate,   le   societa'    di    partecipazione
          finanziaria,  le  societa'  di  partecipazione  finanziaria
          mista, la remunerazione, le misure e i poteri di  vigilanza
          e le misure di  conservazione  del  capitale,  nonche'  per
          l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il
          regolamento  (UE)  n.  575/2013,  relativo   ai   requisiti
          prudenziali per gli enti creditizi,  nonche'  modifiche  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2021, n. 284. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  4-terdecies,
          21, 68, 68-bis  e  68-quater  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.  52),  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  "IVASS":  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione  Unico  (MRU)":
          il  sistema  di  risoluzione   istituito   ai   sensi   del
          Regolamento  (UE)  806/2014,  composto  dal   Comitato   di
          Risoluzione  Unico   e   dalle   autorita'   nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'art.  4,  paragrafo  1,  punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
          i requisiti previsti dall'art. 1, paragrafo 2, lettere a) o
          b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la  Sim  destinataria
          di  una  decisione  dell'autorita'  competente   ai   sensi
          dell'art. 7-undecies, commi 3 o 4; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h); 
                  i) "societa' di investimento a capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) "societa' di investimento a capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   25
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati  regolamentati  di  cui  all'art.  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga  all'art.
          35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c); 
                  j)   "fondo   comune   di   investimento":   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  "Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) "Oicr aperto":  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) "Oicr  chiuso":  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) "Oicr italiani": i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav e le Sicaf; 
                  m) "Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                  m-bis) "Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE"  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA  italiano):
          il fondo comune  di  investimento,  la  Sicav  e  la  Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39; 
                  m-quinquies) "Oicr alternativi UE  (FIA  UE)":  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)":
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) "fondo europeo per il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  "fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale"  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) "fondo di investimento europeo a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                  m-novies) "Oicr  feeder":  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) "Oicr master": l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) "clienti professionali" o  "investitori
          professionali": i clienti professionali ai sensi  dell'art.
          6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) "Business Angel": gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  "societa'  di  gestione  UE":  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) "gestore di FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) "gestore di FIA  non  UE"  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF,  il  gestore  di  ELTIF  e  il
          gestore di FCM; 
                  q-ter)   "depositario   di   Oicr":   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
          feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo
          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) "rating del credito": un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) "agenzia di rating del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  3,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti
          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,
          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di
          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di
          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del 2005; 
                  w-bis.1) «prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.2)  «prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:
          un  prodotto  ai  sensi  dell'art.  4,   numero   2),   del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) «ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto
          di cui all'art. 4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) «investitore al dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di mercato  inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  Non  si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2)  le  misure  adottate   ai   sensi   dell'art.
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                  w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli   o
          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
                  1-bis.  Per   "valori   mobiliari"   si   intendono
          categorie  di  valori  che  possono  essere  negoziati  nel
          mercato dei capitali, quali ad esempio: 
                    a) azioni di societa' e altri titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          ricevute di deposito azionario; 
                    b)  obbligazioni  e  altri  titoli   di   debito,
          comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; 
                    c) qualsiasi altro valore mobiliare che  permetta
          di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
                  1-bis.1. Per "clausola make-whole" si  intende  una
          clausola diretta a tutelare l'investitore  garantendo  che,
          in  caso  di  rimborso   anticipato   di   un'obbligazione,
          l'emittente   sia   tenuto   a   versare    al    detentore
          dell'obbligazione un importo pari  alla  somma  del  valore
          attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
          valore nominale dell'obbligazione da rimborsare. 
                  1-ter. Per "strumenti  del  mercato  monetario"  si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
                  1-quater. Per "ricevute di deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
                  2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
          strumento riportato nella Sezione C  dell'Allegato  I.  Gli
          strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 
                  2-bis. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          con il regolamento  di  cui  all'art.  18,  comma  5,  puo'
          individuare: 
                    a) gli altri contratti derivati di cui  al  punto
          7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
                    b) gli altri contratti derivati di cui  al  punto
          10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
                  2-ter.  Nel   presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                    a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c); 
                    b) "derivati su merci": gli strumenti  finanziari
          che fanno riferimento a merci o  attivita'  sottostanti  di
          cui all'Allegato I, sezione C, punti  5),  6),  7)  e  10),
          nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma  1-bis,
          lettera c), quando fanno riferimento a  merci  o  attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
                    c) "contratti  derivati  su  prodotti  energetici
          C6": i contratti  di  opzione,  i  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
                  3. - 4. 
                  5. Per "servizi e  attivita'  di  investimento"  si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                    a) negoziazione per conto proprio; 
                    b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                    c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base
          di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
                    c-bis) collocamento  senza  impegno  irrevocabile
          nei confronti dell'emittente; 
                    d) gestione di portafogli; 
                    e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                    f) consulenza in materia di investimenti; 
                    g)   gestione   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione; 
                    g-bis)  gestione  di   sistemi   organizzati   di
          negoziazione. 
                  5-bis. Per  "negoziazione  per  conto  proprio"  si
          intende l'attivita' di  acquisto  e  vendita  di  strumenti
          finanziari, in contropartita diretta. 
                  5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende  un
          sistema che consente l'interazione tra  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari. 
                  5-ter.  Per   "internalizzatore   sistematico"   si
          intende l'impresa di investimento che in modo  organizzato,
          frequente, sistematico  e  sostanziale  negozia  per  conto
          proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di  un
          mercato  regolamentato,  di  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
          sistematico si misura  per  numero  di  negoziazioni  fuori
          listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per  conto
          proprio  eseguendo  gli  ordini  dei   clienti.   Il   modo
          sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
          effettuate  dal  soggetto  su   uno   specifico   strumento
          finanziario  in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni
          effettuate  sullo  strumento   finanziario   dal   soggetto
          medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
                  5-quater. Per "market maker" si intende una persona
          che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
                  5-quinquies.  Per  "gestione  di   portafogli"   si
          intende   la   gestione,   su    base    discrezionale    e
          individualizzata,  di  portafogli   di   investimento   che
          includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito  di
          un mandato conferito dai clienti. 
                  5-sexies. Il servizio di cui al  comma  5,  lettera
          e), comprende la ricezione e  la  trasmissione  di  ordini,
          nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due
          o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione
          di un'operazione fra loro (mediazione). 
                  5-septies.   Per   "consulenza   in   materia    di
          investimenti" si intende la prestazione di  raccomandazioni
          personalizzate a un cliente, dietro  sua  richiesta  o  per
          iniziativa del prestatore del servizio, riguardo  a  una  o
          piu' operazioni relative a strumenti finanziari. 
                  5-septies.1. Per "esecuzione di  ordini  per  conto
          dei clienti"  si  intende  la  conclusione  di  accordi  di
          acquisto o di vendita di uno o  piu'  strumenti  finanziari
          per conto dei clienti, compresa la conclusione  di  accordi
          per la  sottoscrizione  o  la  compravendita  di  strumenti
          finanziari emessi da un'impresa di investimento  o  da  una
          banca al momento della loro emissione. 
                  5-septies.2. Per "agente collegato" si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
                  5-septies.3. Per "consulente finanziario  abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art.
          31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in  qualita'  di
          agente  collegato,  esercita  professionalmente   l'offerta
          fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
                  5-octies.  Nel  presente  decreto  legislativo   si
          intendono per: 
                    a) "sistema multilaterale  di  negoziazione":  un
          sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
          o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          conformemente alla parte II e alla parte III; 
                    b)  "sistema  organizzato  di  negoziazione":  un
          sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
          da un sistema multilaterale di  negoziazione  che  consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
                    c)   "sede   di   negoziazione":    un    mercato
          regolamentato, un sistema multilaterale di  negoziazione  o
          un sistema organizzato di negoziazione. 
                  5-octies.1. Per "ordine con limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
                  5-novies. Per "portale per la raccolta di  capitali
          per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si
          intende una piattaforma on line che  abbia  come  finalita'
          esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
          rischio da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese,  come
          definite dall'art.  2,  paragrafo  1,  lettera  (f),  primo
          alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129,  delle  imprese
          sociali e degli organismi di  investimento  collettivo  del
          risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
          in piccole  e  medie  imprese  nonche'  della  raccolta  di
          finanziamenti tramite obbligazioni o  strumenti  finanziari
          di debito da parte delle piccole e medie imprese. 
                  5-decies. - 5-undecies. 
                  5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono  le
          imprese sociali ai sensi del decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
                  6. Per "servizio accessorio" si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 
                  6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,
          le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
                  6-bis.1. Per "controllante" si  intende  un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE. 
                  6-bis.2. Per "controllata"  si  intende  un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
                  6-bis.3.  Per  "stretti  legami"  si   intende   la
          situazione  nella  quale  due  o  piu'  persone  fisiche  o
          giuridiche sono legate: 
                    a) da una «partecipazione», ossia  dal  fatto  di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
                    b) da  un  legame  di  «controllo»,  ossia  dalla
          relazione   esistente   tra   un'impresa   controllante   e
          un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'art. 22,
          paragrafi 1 e 2, della direttiva  2013/34/UE,  o  relazione
          analoga  esistente  tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
          un'impresa, nel  qual  caso  ogni  impresa  controllata  di
          un'impresa controllata e' considerata  impresa  controllata
          dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese; 
                    c) da un legame  duraturo  tra  due  o  tutte  le
          suddette  persone  e  uno  stesso  soggetto  che  sia   una
          relazione di controllo. 
                  6-ter. Se non diversamente disposto, le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
                  6-quater. Se non diversamente  disposto,  le  norme
          del presente decreto legislativo che fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
                  6-quinquies.  Per  "negoziazione  algoritmica"   si
          intende la negoziazione di strumenti finanziari in  cui  un
          algoritmo  informatizzato   determina   automaticamente   i
          parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
                  6-sexies.  Per  "accesso  elettronico  diretto"  si
          intende un  accordo  in  base  al  quale  un  membro  o  un
          partecipante o un  cliente  di  una  sede  di  negoziazione
          consente  a  un  terzo  l'utilizzo   del   proprio   codice
          identificativo di negoziazione per la trasmissione  in  via
          elettronica  direttamente  alla  sede  di  negoziazione  di
          ordini relativi a uno strumento finanziario, sia  nel  caso
          in cui l'accordo comporti l'utilizzo  da  parte  del  terzo
          dell'infrastruttura del  membro,  del  partecipante  o  del
          cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
          membro, partecipante o cliente per trasmettere  gli  ordini
          (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
          tale utilizzo (accesso sponsorizzato). 
                  6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica
          ad  alta  frequenza"  si  intende  qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
                    a) infrastrutture volte a ridurre  al  minimo  le
          latenze di rete e di  altro  genere,  compresa  almeno  una
          delle strutture per l'inserimento algoritmico  dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
                    b)   determinazione   da   parte   del    sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'ordine  senza  intervento  umano  per   il
          singolo ordine o negoziazione, e 
                    c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 
                  6-octies. Per "negoziazione matched  principal"  si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
                  6-novies. Per  "pratica  di  vendita  abbinata"  si
          intende l'offerta di un servizio di investimento insieme  a
          un altro servizio o prodotto come parte di un  pacchetto  o
          come condizione per l'ottenimento dello  stesso  accordo  o
          pacchetto. 
                  6-decies. Per "deposito strutturato" si intende  un
          deposito quale definito all'art. 69-bis, comma  1,  lettera
          c), del T.U. bancario che e' pienamente  rimborsabile  alla
          scadenza in  base  a  termini  secondo  i  quali  qualsiasi
          interesse o  premio  sara'  rimborsato  (o  e'  a  rischio)
          secondo una formula comprendente fattori quali: 
                    a)  un  indice  o  una  combinazione  di  indici,
          eccetto i depositi a tasso variabile il cui  rendimento  e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
                    b) uno strumento finanziario o  una  combinazione
          degli strumenti finanziari; 
                    c) una merce o combinazione di merci o  di  altri
          beni infungibili, materiali o immateriali; o 
                    d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi
          di cambio. 
                  6-undecies. Nel  presente  decreto  legislativo  si
          intendono per: 
                    a) "dispositivo di pubblicazione  autorizzato"  o
          "APA": un soggetto quale definito all'art. 2, paragrafo  1,
          punto 34), del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  a  cui  si
          applica la deroga prevista dall'art. 2,  paragrafo  3,  del
          medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; 
                    b); 
                    c) "meccanismo  di  segnalazione  autorizzato"  o
          "ARM": un soggetto quale definito all'art. 2, paragrafo  1,
          punto 36), del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  a  cui  si
          applica la deroga prevista dall'art. 2,  paragrafo  3,  del
          medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; 
                    d); - e). 
                  6-duodecies. Nel presente  decreto  legislativo  si
          intendono per: 
                    a)  "Stato  membro  d'origine   dell'impresa   di
          investimento": 
                    1) se l'impresa di investimento  e'  una  persona
          fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha  la  propria
          sede principale; 
                    2) se l'impresa di investimento  e'  una  persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
                    3) se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui  e'
          soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
          lo  Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  sua  direzione
          generale; 
                    b)   "Stato   membro   d'origine   del    mercato
          regolamentato": lo Stato membro in  cui  e'  registrato  il
          mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
          tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale,  lo
          Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
          generale; 
                    c). 
                  1) - 3). 
                  6-terdecies. Nel presente  decreto  legislativo  si
          intendono per: 
                    a)   "Stato   membro   ospitante   l'impresa   di
          investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato  membro
          d'origine,  in  cui  un'impresa  di  investimento  ha   una
          succursale o presta servizi di  investimento  e/o  esercita
          attivita' di investimento; 
                    b)   "Stato   membro   ospitante    il    mercato
          regolamentato":  lo  Stato  membro  in   cui   un   mercato
          regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
          l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo  sistema  da
          parte di membri o  partecipanti  stabiliti  in  tale  Stato
          membro. 
                  6-quaterdecies.    Per     "prodotto     energetico
          all'ingrosso"   si   intende   un    prodotto    energetico
          all'ingrosso  quale  definito  all'art.  2,  punto  4,  del
          regolamento (UE) n. 1227/2011. 
                  6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"
          si intendono i contratti derivati connessi  a  prodotti  di
          cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti  da  I  a  XX  e
          XXIV/1  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  nonche'   i
          prodotti di cui all'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
          1379/2013; 
                  6-quinquiesdecies.1.  Per  "gruppo  prevalentemente
          commerciale" si intende qualsiasi gruppo la  cui  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
          di una qualsiasi attivita'  di  cui  all'allegato  I  della
          direttiva 2013/36/EU o in attivita'  di  market  making  in
          relazione agli strumenti derivati su merci; 
                  6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si  intende
          uno dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
                    a) l'Unione europea; 
                    b) uno Stato membro, ivi  inclusi  un  ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
                    c) in caso di Stato membro  federale,  un  membro
          della federazione; 
                    d) una societa'  veicolo  per  conto  di  diversi
          Stati membri; 
                    e) un ente finanziario internazionale  costituito
          da due o piu' Stati membri con  l'obiettivo  di  mobilitare
          risorse e fornire assistenza finanziaria  a  beneficio  dei
          suoi membri che stanno affrontando  o  sono  minacciati  da
          gravi crisi finanziarie; o 
                    f) la Banca europea per gli investimenti. 
                  6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
                  6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si  intende
          qualsiasi strumento che: 
                    a)   permetta   al   cliente    di    memorizzare
          informazioni a  lui  personalmente  dirette,  in  modo  che
          possano essere agevolmente recuperate  per  un  periodo  di
          tempo adeguato ai fini cui sono destinate  le  informazioni
          stesse; e 
                    b) che consenta la riproduzione inalterata  delle
          informazioni memorizzate. 
                  6-noviesdecies.  Per   "formato   elettronico"   si
          intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.» 
                «Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1.  Le  disposizioni
          contenute nella parte II non si applicano: 
                  a) alle imprese di assicurazione ne'  alle  imprese
          che  svolgono  le  attivita'  di   riassicurazione   e   di
          retrocessione di cui al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209; 
                  b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  controllanti,
          controllati o sottoposti a comune controllo; 
                  c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          a   titolo   accessorio   nell'ambito    di    un'attivita'
          professionale disciplinata da  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o da un codice di  deontologia  professionale
          che  ammettano  la  prestazione  di  detti  servizi,  fermo
          restando quanto  previsto  dal  presente  decreto  per  gli
          intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106  del
          T.U. bancario; 
                  d) ai soggetti che negoziano per conto  proprio  in
          strumenti finanziari diversi dagli  strumenti  derivati  su
          merci o dalle  quote  di  emissione  o  relativi  strumenti
          derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
          non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
          finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
          quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che  tali
          soggetti: 
                    1) siano market maker; 
                    2) siano membri  o  partecipanti  di  un  mercato
          regolamentato o sistema  multilaterale  di  negoziazione  o
          abbiano  accesso  elettronico  diretto  a   una   sede   di
          negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento
          delegato (UE)  2017/565,  ad  eccezione  dei  soggetti  non
          finanziari  che  eseguono  in  una  sede  di   negoziazione
          operazioni di cui e' oggettivamente possibile  misurare  la
          capacita'  di  ridurre  i  rischi   direttamente   connessi
          all'attivita' commerciale o all'attivita' di  finanziamento
          della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
                    3)  applichino  una   tecnica   di   negoziazione
          algoritmica ad alta frequenza, o 
                    4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
          ordini dei clienti. 
                  I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i  relativi
          depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
          norma delle lettere a), h), i) e l), non  sono  tenuti,  ai
          fini dell'esenzione, a soddisfare le  condizioni  enunciate
          nella presente lettera. 
                  e) agli operatori soggetti agli  obblighi  previsti
          dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano  quote  di
          emissione, non eseguono ordini di clienti  e  non  prestano
          servizi  o  attivita'   di   investimento   diversi   dalla
          negoziazione  per  conto  proprio,  a  condizione  che  non
          applichino tecniche di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
          frequenza; 
                  f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti esclusivamente nella  gestione  di  sistemi  di
          partecipazione dei lavoratori; 
                  g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti   esclusivamente   nel   gestire   sistemi   di
          partecipazione dei lavoratori e  nel  prestare  servizi  di
          investimento esclusivamente per la propria controllante, le
          proprie  controllate  o  altre  controllate  della  propria
          controllante; 
                  h)  alla  Banca  centrale   europea,   alla   Banca
          d'Italia, ad altri membri del SEBC  e  ad  altri  organismi
          nazionali  che  svolgono  funzioni   analoghe   nell'Unione
          europea, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ad
          altri  organismi  pubblici  che  sono  incaricati   o   che
          intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
          europea e ad istituzioni finanziarie internazionali  create
          da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
          e fornire assistenza  finanziaria  a  quelli,  tra  i  loro
          membri, che stiano affrontando o siano minacciati da  gravi
          difficolta' finanziarie; 
                  i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
          dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai  loro  soggetti
          depositari; 
                  l) ai soggetti: 
                    i) compresi i market  maker,  che  negoziano  per
          conto proprio  strumenti  derivati  su  merci  o  quote  di
          emissione o  derivati  sulle  stesse,  esclusi  quelli  che
          negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o 
                    ii) che prestano servizi di investimento  diversi
          dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
          su merci o quote di emissione o  strumenti  derivati  sulle
          stesse ai clienti  o  ai  fornitori  della  loro  attivita'
          principale; purche': 
                    1) per ciascuno di  tali  casi,  considerati  sia
          singolarmente  che  in  forma  aggregata,  si   tratti   di
          un'attivita'  accessoria  alla  loro  attivita'  principale
          considerata nell'ambito del gruppo; 
                    1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo
          la cui attivita' principale sia la prestazione  di  servizi
          di investimento ai sensi del presente decreto,  l'esercizio
          di  qualsiasi  attivita'  di  cui  all'allegato   I   della
          direttiva 2013/36/UE o  l'attivita'  di  market  making  in
          relazione agli strumenti derivati su merci; 
                    2) tali soggetti non applichino  una  tecnica  di
          negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 
                    3) detti soggetti  comunichino  alla  Consob,  su
          richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno
          valutato che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e  ii)
          sia accessoria all'attivita' principale, in  conformita'  a
          quanto  stabilito  negli  atti   delegati   emanati   dalla
          Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  4,
          della direttiva 2014/65/UE; 
                  L'avvenuta  perdita  dei  requisiti  previsti   per
          l'esenzione  di  cui  alla  presente  lettera  deve  essere
          comunicata  senza  indugio   alla   Consob   dai   soggetti
          interessati  che  possono  continuare  ad   esercitare   le
          attivita' indicate sub i) e ii)  purche',  entro  sei  mesi
          dalla  suddetta  comunicazione,   presentino   domanda   di
          autorizzazione  secondo  le  norme  previste  dal  presente
          decreto; 
                  m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
          di  investimenti  nell'esercizio  di   un'altra   attivita'
          professionale non contemplata dalla  direttiva  2014/65/UE,
          purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata; 
                  n)  agli  agenti  di  cambio  le  cui  attivita'  e
          funzioni  sono  disciplinate  dall'art.  201  del  presente
          decreto; 
                  o) ai gestori del  sistema  di  trasmissione  quali
          definiti  all'art.  2,   paragrafo   4,   della   direttiva
          2009/72/CE o  all'art.  2,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
          delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
          o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di  rete  o
          degli orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,
          alle persone che agiscono  in  qualita'  di  prestatori  di
          servizi per loro conto per  espletare  i  loro  compiti  ai
          sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
          orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,  o  a
          qualsiasi gestore o  amministratore  di  un  meccanismo  di
          bilanciamento  dell'energia,  di  una  rete  o  sistema  di
          condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
          quando svolgono detti compiti. Tale  esenzione  si  applica
          alle persone che esercitano le attivita'  menzionate  nella
          presente  lettera  solo  quando  effettuano  attivita'   di
          investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
          derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'.  Tale
          esenzione non si applica in relazione alla gestione  di  un
          mercato  secondario,  incluse   le   piattaforme   per   la
          negoziazione  secondaria   di   diritti   di   trasmissione
          finanziari; 
                  p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi  del
          regolamento  (UE)  n.  909/2014,  salvo   quanto   previsto
          dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto; 
                  p-bis) ai soggetti autorizzati a  prestare  servizi
          di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  ottobre  2020
          (188).» 
                «Art. 21. (Criteri generali). - 1. Nella  prestazione
          dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i
          soggetti abilitati devono: 
                  a)  comportarsi  con   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei  clienti
          e per l'integrita' dei mercati; 
                  b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti
          e operare in  modo  che  essi  siano  sempre  adeguatamente
          informati; 
                  c)   utilizzare   comunicazioni   pubblicitarie   e
          promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; 
                  d)  disporre  di  risorse  e  procedure,  anche  di
          controllo  interno,  idonee  ad   assicurare   l'efficiente
          svolgimento dei servizi e delle attivita'. 
                1-bis.  Nella  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento e dei servizi accessori, le  Sim,
          le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr,  i
          GEFIA  non  UE  autorizzati  in  Italia,  gli  intermediari
          finanziari iscritti nell'albo previsto  dall'art.  106  del
          Testo Unico bancario e le banche italiane: 
                  a) adottano ogni misura idonea  ad  identificare  e
          prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
          insorgere  tra  tali  soggetti,  inclusi  i  dirigenti,   i
          dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
          o indirettamente connesse  e  i  loro  clienti  o  tra  due
          clienti al momento della prestazione di qualunque  servizio
          di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
          di tali servizi; 
                  b)    mantengono    e    applicano     disposizioni
          organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare
          tutte  le  misure  ragionevoli  volte  ad  evitare  che   i
          conflitti  di  interesse   incidano   negativamente   sugli
          interessi dei loro clienti; 
                  c)   quando   le   disposizioni   organizzative   e
          amministrative adottate a norma della lettera b)  non  sono
          sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
          rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia  evitato,
          informano chiaramente i clienti, prima di  agire  per  loro
          conto, della natura generale e/o delle fonti dei  conflitti
          di interesse nonche' delle misure adottate per  mitigare  i
          rischi connessi; 
                  d)  svolgono  una  gestione  indipendente,  sana  e
          prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
          dei clienti sui beni affidati. 
                1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 1-bis  si  applicano  anche  ai  conflitti  di
          interesse determinati dalla percezione  da  parte  di  Sim,
          imprese di paesi terzi autorizzate in  Italia,  Sgr,  GEFIA
          non  UE  autorizzati  in  Italia,  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del  Testo  Unico
          bancario e banche  italiane  di  incentivi  corrisposti  da
          soggetti   terzi   o   determinati   dalle   politiche   di
          remunerazione e dalle strutture di incentivazione  da  loro
          adottate. 
                1-quater. I soggetti abilitati alla  prestazione  dei
          servizi e delle attivita'  di  investimento  forniscono  ai
          clienti  o  potenziali  clienti   tutte   le   informazioni
          richieste ai sensi della presente Parte  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione in formato  elettronico,  tranne
          nel caso in cui il cliente  o  potenziale  cliente  sia  un
          investitore al dettaglio che  ha  chiesto  di  ricevere  le
          informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso,  le
          informazioni sono fornite su carta  a  titolo  gratuito.  I
          soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti
          al dettaglio che questi ultimi  hanno  la  possibilita'  di
          ricevere le informazioni su supporto cartaceo. 
                2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di
          investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
          del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. 
                2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per  la
          vendita  alla  clientela,   i   soggetti   abilitati   alla
          prestazione dei servizi e delle attivita'  di  investimento
          fanno si' che tali prodotti siano concepiti per  soddisfare
          le esigenze di un determinato  mercato  di  riferimento  di
          clienti finali  individuato  all'interno  della  pertinente
          categoria di clienti e che la  strategia  di  distribuzione
          degli strumenti finanziari sia compatibile  con  i  clienti
          target. I  soggetti  di  cui  al  presente  comma  adottano
          inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo  strumento
          finanziario sia  distribuito  ai  clienti  all'interno  del
          mercato target. 
                2-ter.  Il  soggetto  abilitato  deve  conoscere  gli
          strumenti finanziari offerti o raccomandati,  valutarne  la
          compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
          servizi  di  investimento  tenendo  conto  del  mercato  di
          riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
          in modo  che  gli  strumenti  finanziari  siano  offerti  o
          raccomandati  solo  quando  cio'  sia  nell'interesse   del
          cliente. 
                2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni  di
          attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero
          1), lettera a), non si  applicano  quando  il  servizio  di
          investimento prestato riguarda  obbligazioni  con  clausola
          make-whole che  non  hanno  altri  derivati  incorporati  o
          quando gli strumenti  finanziari  sono  commercializzati  o
          distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. 
                2-quinquies. La fornitura di servizi  di  ricerca  da
          parte di  terzi  in  favore  dei  soggetti  abilitati  alla
          prestazione del servizio di gestione  di  portafogli  o  di
          altri servizi di  investimento  o  accessori  soddisfa  gli
          obblighi di cui al comma 1 qualora: 
                  a) prima della fornitura dei servizi di  esecuzione
          degli ordini o  di  ricerca,  i  soggetti  abilitati  e  il
          prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo
          che identifica, all'interno degli  oneri  combinati  o  dei
          pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca,
          la quota che e' imputabile alla ricerca; 
                  b) i soggetti abilitati informano i propri  clienti
          dei pagamenti congiunti per i servizi  di  esecuzione  e  i
          servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei
          servizi di ricerca; 
                  c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati
          gli oneri combinati  o  i  pagamenti  congiunti  riguardano
          emittenti la cui  capitalizzazione  di  mercato  non  abbia
          superato la soglia di 1  miliardo  di  euro  come  espressa
          dalle  quotazioni  di  fine  anno  per  i  trentasei   mesi
          precedenti la  fornitura  dei  servizi  di  ricerca  o  dal
          capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non
          sono o non erano quotati. 
                2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies,  la  ricerca
          e'  intesa  come  i  servizi  o  i  materiali  di   ricerca
          riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi,
          oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di  strumenti
          finanziari, o come i  servizi  o  i  materiali  di  ricerca
          strettamente  correlati  a  un  settore  o  a  un   mercato
          specifico in modo tale da delineare una base di valutazione
          degli strumenti, degli attivi o degli emittenti  finanziari
          all'interno del settore o  del  mercato  in  questione.  La
          ricerca comprende altresi' i  materiali  o  i  servizi  che
          raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente,
          una  strategia  di  investimento  e  formulano  un   parere
          motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi
          o strumenti finanziari, o altrimenti contengono  analisi  e
          informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di
          informazioni  nuove  o  esistenti  che  potrebbero   essere
          impiegate per elaborare una strategia  di  investimento  ed
          essere pertinenti e in grado di apportare  valore  aggiunto
          alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei
          clienti a cui tale ricerca e' addebitata.» 
                «Art. 68 (Limiti alle posizioni in strumenti derivati
          su merci). - 1. Al fine di prevenire  abusi  di  mercato  e
          favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e  di
          regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila
          sull'applicazione dei limiti di posizione  sull'entita'  di
          una posizione netta che puo' essere detenuta da una persona
          in qualsiasi  momento  in  derivati  su  merci  agricole  e
          derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi
          di negoziazione, e in  contratti  negoziati  fuori  listino
          economicamente equivalenti (EEOTC), secondo quanto previsto
          con proprio regolamento, conformemente alla metodologia  di
          calcolo  determinata  dall'AESFEM  a  norma  dell'art.  57,
          paragrafo 3, della  direttiva  2014/65/UE.  I  derivati  su
          merci sono considerati critici o  significativi  quando  la
          somma  di  tutte  le  posizioni  nette  dei  detentori   di
          posizioni  finali  costituisce  la  dimensione  delle  loro
          posizioni aperte ed e' pari a un minimo di 300.000 lotti in
          media su un periodo di un anno. 
                2. I limiti di posizione di cui al  comma  1  non  si
          applicano con riferimento a: 
                  a) posizioni detenute da entita' non finanziarie, o
          per conto delle stesse, di cui e' oggettivamente  possibile
          misurare la capacita'  di  ridurre  i  rischi  direttamente
          legati  all'attivita'  commerciale  di  tali  entita'   non
          finanziarie; 
                  b) posizioni detenute da entita' finanziarie, o per
          conto   delle   stesse,   appartenenti   ad    un    gruppo
          prevalentemente  commerciale  che  agisce  per   conto   di
          un'entita'  non  finanziaria  del  gruppo   prevalentemente
          commerciale, quando e' oggettivamente possibile misurare la
          capacita'  di  tali   posizioni   di   ridurre   i   rischi
          direttamente  legati  all'attivita'  commerciale  di   tale
          entita' non finanziaria; 
                  c) posizioni detenute da controparti finanziarie  e
          non finanziarie che  sono  oggettivamente  misurabili  come
          derivanti   da   operazioni   concluse   per    ottemperare
          all'obbligo  di  fornire   liquidita'   a   una   sede   di
          negoziazione ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  4,  quarto
          comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE; 
                  d) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis,
          lettera c),  che  si  riferiscono  ad  una  merce  o  a  un
          sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10. 
                2-bis. La Consob, in conformita' alle norme  tecniche
          di  regolamentazione  definite  dall'AESFEM,   approva   le
          richieste di  esenzione  dall'applicazione  dei  limiti  di
          posizione presentate ai sensi del comma 2, lettere a), b) e
          c). 
                3.  La  Consob  comunica  all'AESFEM  i   limiti   di
          posizione che intende stabilire  al  fine  di  ricevere  il
          parere dell'autorita' in  merito  alla  compatibilita'  dei
          limiti di posizione con le finalita' enunciate al comma 1 e
          con la metodologia di calcolo determinata  dall'AESFEM.  Se
          necessario la Consob modifica  i  limiti  di  posizione  in
          conformita' al parere dell'AESFEM o fornisce a quest'ultima
          le ragioni per  cui  non  ritiene  necessario  modificarli,
          rendendo pubbliche tempestivamente le motivazioni  di  tale
          decisione sul proprio sito internet. 
                4. Qualora siano negoziati  quantitativi  ingenti  di
          derivati su merci agricole aventi lo stesso  sottostante  e
          le stesse caratteristiche o derivati  su  merci  critici  o
          significativi aventi lo  stesso  sottostante  e  le  stesse
          caratteristiche presso sedi di negoziazione di  piu'  Stati
          membri,  la  Consob,  nel  caso  in  cui  sia   l'autorita'
          competente della sede in cui e' negoziato  il  quantitativo
          piu' elevato (autorita'  competente  centrale)  stabilisce,
          secondo quanto previsto con il regolamento di cui al  comma
          1, il limite di posizione unico da  applicare  a  tutte  le
          negoziazioni relative a tale derivato.  In  tale  caso,  la
          Consob consulta le autorita' competenti di  altre  sedi  in
          cui tali derivati su merci agricole sono  negoziati  in  un
          ingente quantitativo o in cui sono  negoziati  derivati  su
          merci critici o  significativi,  in  merito  al  limite  di
          posizione unico da applicare  e  all'eventuale  riesame  di
          tale limite. 
                5. A seguito di ricezione,  da  parte  della  Consob,
          della comunicazione di  un'autorita'  competente  centrale,
          dei limiti di posizione applicabili ad un derivato su merci
          critico o significativo o ad un derivato su merci  agricole
          negoziato per quantitativi ingenti in sedi di  negoziazione
          soggette  alla  sua  vigilanza,  la  Consob,  in  caso   di
          disaccordo, espone  per  iscritto  le  ragioni  complete  e
          dettagliate per cui non considera soddisfatti  i  requisiti
          enunciati al comma 1. 
                6. La Consob conclude accordi di cooperazione con  le
          altre autorita' competenti delle sedi in cui sono negoziati
          derivati su merci agricole aventi lo stesso  sottostante  e
          le  stesse  caratteristiche  in  un  ingente  quantitativo,
          derivati su merci critici o significativi aventi lo  stesso
          sottostante e le stesse caratteristiche  negoziati  su  una
          sede soggetta  alla  sua  vigilanza,  e  con  le  autorita'
          competenti dei titolari  di  posizioni  in  tali  strumenti
          derivati, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati
          pertinenti e al fine di  verificare  e  far  rispettare  il
          limite di posizione unico. 
                7. In casi eccezionali, la Consob puo' imporre limiti
          piu' restrittivi di quelli adottati a norma del comma 1 che
          siano debitamente  giustificati  e  proporzionati,  tenendo
          conto della liquidita' e  dell'ordinato  funzionamento  del
          mercato  specifico.  La  decisione  di  imporre  limiti  di
          posizione piu' restrittivi e' valida per un periodo che non
          puo' superare i sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  della
          relativa pubblicazione sul sito  internet  della  Consob  e
          puo'  essere  prorogata  di  sei  mesi  in  sei  mesi,   se
          continuano a sussistere i motivi che hanno  determinato  la
          restrizione.  In  assenza  di  una  proroga  espressa,   al
          decorrere del periodo di sei mesi i limiti piu' restrittivi
          decadono automaticamente. 
                8. La Consob pubblica sul proprio  sito  internet  le
          decisioni  adottate  ai  sensi   del   comma   7,   incluse
          informazioni sui limiti di posizione piu' restrittivi e  le
          comunica all'AESFEM,  unitamente  alle  ragioni  che  hanno
          portato all'adozione  delle  decisioni  medesime  affinche'
          tale autorita'  possa  pronunciarsi  sulla  necessita'  dei
          limiti   di   posizione   piu'   restrittivi   alla    luce
          dell'eccezionalita' del caso.  Qualora  la  Consob  imponga
          limiti in contrasto con  il  parere  dell'AESFEM,  pubblica
          immediatamente sul proprio sito internet una  comunicazione
          in cui spiega le ragioni che  l'hanno  indotta  a  prendere
          tale decisione.» 
                «Art. 68-bis (Controlli del  gestore  della  sede  di
          negoziazione  sulle  posizioni  in  strumenti  derivati  su
          merci). - 1. Il gestore di una  sede  di  negoziazione  che
          negozia  derivati  su  merci  si  dota  di  un  sistema  di
          controlli sulla  gestione  delle  posizioni  che  includono
          almeno la facolta' del gestore di: 
                  a) controllare le posizioni aperte delle persone; 
                  b) ottenere dalle  persone  informazioni,  compresa
          tutta   la   documentazione   pertinente,   in    relazione
          all'entita' e alle finalita' di una posizione o esposizione
          assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti,
          eventuali  misure  concertate  e  eventuali   attivita'   e
          passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del  caso,
          le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso
          sottostante e le stesse caratteristiche in  altre  sedi  di
          negoziazione e in contratti EEOTC  tramite  i  membri  e  i
          partecipanti; 
                  c) imporre a una persona di chiudere o ridurre  una
          posizione in via temporanea  o  permanente  e  di  adottare
          unilateralmente misure per  assicurare  la  chiusura  o  la
          riduzione della posizione nel caso in cui  la  persona  non
          ottemperi; e 
                  d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente
          liquidita' nel mercato a un prezzo e un  volume  convenuti,
          con l'esplicito  intento  di  lenire  gli  effetti  di  una
          posizione elevata o dominante.» 
                «Art. 68-quater (Notifica dei titolari  di  posizioni
          in base alle categorie). - 1. Il gestore  di  una  sede  di
          negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
          quote  di  emissione  o  strumenti  derivati  sulle  stesse
          pubblica una relazione settimanale indicante  le  posizioni
          aggregate detenute dalle differenti  categorie  di  persone
          per i differenti strumenti finanziari derivati su  merci  o
          quote di  emissione  o  strumenti  derivati  sulle  stesse,
          negoziati sulla sede di negoziazione, quando sia il  numero
          delle persone sia le loro posizioni aperte superano  soglie
          minime, distinguendo fra  le  posizioni  identificate  come
          atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i
          rischi direttamente connessi alle attivita'  commerciali  e
          le altre posizioni. Tale relazione e' trasmessa alla Consob
          e all'AESFEM. 
                2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati
          su merci o quote di emissione o  relativi  derivati  al  di
          fuori di una sede di negoziazione forniscono  all'autorita'
          competente centrale  o,  qualora  non  esista  un'autorita'
          competente centrale, all'autorita' competente della sede in
          cui i derivati su merci o quote  di  emissione  o  relativi
          derivati sono negoziati, almeno su base giornaliera, i dati
          disaggregati delle loro posizioni, nonche' quelle dei  loro
          clienti e dei clienti dei loro clienti fino  a  raggiungere
          il  cliente  finale,  assunte  in  contratti  EEOTC  e,  se
          rilevanti, in derivati su merci  o  quote  di  emissione  o
          relativi derivati negoziati in una  sede  di  negoziazione,
          distinguendo fra le  posizioni  identificate  come  atte  a
          ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi
          direttamente connessi alle attivita' commerciali e le altre
          posizioni. 
                2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano  ai  valori  di
          cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono
          ad una merce o a un  sottostante  di  cui  all'allegato  I,
          sezione C), punto 10. 
                3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
          ai sistemi multilaterali di negoziazione e  i  clienti  dei
          sistemi organizzati di negoziazione comunicano  al  gestore
          della sede di negoziazione informazioni  dettagliate  sulle
          loro posizioni detenute mediante contratti negoziati  nella
          sede  di  negoziazione   in   oggetto,   almeno   su   base
          giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e  dei
          clienti di detti clienti, fino  a  raggiungere  il  cliente
          finale. 
                4. La Consob prevede con regolamento: 
                  a) i tempi e le modalita' di  invio  da  parte  del
          gestore della sede di negoziazione, dei  dati  disaggregati
          inerenti alle posizioni di tutte  le  persone,  compresi  i
          membri o partecipanti e i relativi clienti  nella  sede  di
          negoziazione; 
                  b) le modalita' di classificazione,  da  parte  dei
          gestori   delle   sedi    di    negoziazione,    ai    fini
          dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo,
          delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati
          su merci ovvero quote di  emissione  o  strumenti  derivati
          delle stesse.". 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva  2011/61/UE  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea L 173/349 del 12.06.2014.